Direttive sulle acquisizioni e prestiti per la collezione e il museo - gennaio 2012

Scopo delle Acquisizioni

  1. Il Museo d’Arte Classica di Mougins (MACM) è un museo di classe mondiale dove sono esposti una collezione d’arte egiziana e greco-romana e varie opere neoclassiche e moderne (la Collezione). Si tratta di una Collezione privata riunita da un collezionista d’arte egiziana e greco-romana e d’antichità ( il Collezionista) e prestata al MACM dal Collezionista stesso.
    Queste direttive riguardano i pezzi della Collezione che sono esposti nel museo o che a esso vengono dati in prestito.

  2. L’intenzione del MACM è di conservare e migliorare la Collezione a beneficio del suo pubblico - il grande pubblico e gli specialisti - per i quali la Collezione costituisce un’importante risorsa scientifica e pedagogica. L’obiettivo, condiviso dal MACM e dal Collezionista, è di far conoscere meglio, comprendere e apprezzare la Collezione nelle sue differenti forme d’arte e la storia delle civiltà da essa rappresentate.
  3. La Collection a été prêtée au MACM par le Collectionneur pour les raisons suivantes : 
    • Sostenere e migliorare lo stato delle conoscenze archeologiche e storiche sulle civiltà egiziana, greca e romana e la loro diffusione al pubblico.
    • Promuovere l’educazione e l’interesse del pubblico verso tali civiltà: presso i visitatori in generale e in particolare, in quanto risorsa pedagogica per le scuole elementari e medie, i licei, le università e per gli altri ricercatori.

Principi di acquisizione

  1. Dal principio, la Collezione è stata costituita tenendo conto di forti implicazioni etiche. Nondimeno, si ammette che una parte della Collezione è stata assemblata molti anni prima della decisione di fondare un museo. La costituzione della Collezione deve essere considerata nel contesto di un’accresciuta regolarizzazione del commercio dell’arte antica, soprattutto a partire dagli ultimi anni.
  2. Per le parti più importanti della Collezione, il Collezionista ha sempre rispettato lo spirito e alle implicazioni della Convenzione dell’UNESCO, riguardanti le misure atte a vietare e impedire l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illecito di proprietà dei beni culturali (1970). Inoltre, da gennaio 2017, il suo principo di acquisizione è quello di acquistare solo oggetti antichi che hanno lasciato il loro paese di origine prima della data di restituzione del paese, o prima del 1970, dando priorità alla date più antica.
  3. Il Collezionista, in quanto cittadino del Regno Unito quando ha creato la sua collezione (oggi non vivo più nel Regno Unito), e il MACM, in quanto museo aperto al pubblico, aderiscono di comune accordo ai principi promulgati nel documento del governo del Regno Unito, intitolato: “Combating Illicit Trade: Due Diligence Guidelines for Museums, Libraries and Archives on Collecting and Borrowing Cultural Material” (Department for Culture, Media and Sport (DCMS) Ottobre 2005).
  4. Il MACM e il Collezionista ammettono che molti pezzi minori della Collezione non sono sempre accompagnati da una documentazione dettagliata sulla loro origine e sulla loro storia. Ciò accade per varie ragioni, tra cui la perdita di documentazione, l’anonimato delle transizioni confidenziali o l’antichità dei pezzi. Dato che l’esposizione di questi pezzi può promuovere la cultura che essi rappresentano e attirare l’interesse del pubblico e degli specialisti, il Collezionista e il MACM si riservano il diritto di esercitare il loro giudizio per decidere se questi pezzi devono essere prestati o meno al MACM.
  5. Le informazioni ottenute dalle ricerche sulla sua provenienza, permettono al Collezionista di farsi un’opinione  sulla legittimità di acquisire un’opera d’arte e permette al MACM di decidere se esporla o meno. Tra questi fattori: il luogo in cui il pezzo è stato esposto precedentemente, le pubblicazioni esistenti su di esso, a chi è appartenuto e tutta la documentazione amministrativa o commerciale esistente riguardo il suo percorso.
  6. Il MACM può consigliare la riacquisizione dei pezzi al Collezionista per le seguenti ragioni:
    • Il pezzo è in pericolo di distruzione o deterioramento.
    • La sua acquisizione la renderebbe accessibile al pubblico e agli specialisti apportando inoltre un prezioso contributo alla conoscenza nei suoi campi chiave.
    • La sua acquisizione aiuterebbe a facilitare o migliorare lo stato delle conoscenze sulla sua provenienza.
  7. Il MACM e il Collezionista sostengono le iniziative tese ad arrestare il saccheggio di opere antiche e a sviluppare un database internazionale e condiviso, utile a reperire gli oggetti illeciti. Il MACM e il Collezionista sperano di poter collaborare con le sale d’asta, commercianti di arte antica, collezionisti e musei in maniera proattiva per identificare la presenza di  opere antiche illecite che appaiono sul mercato.
  8. Il Collezionista non acquisirà con cognizione di causa, e il MACM non esporrà con cognizione di causa, opere d’arte antica che si supponga ragionevolmente siano l’oggetto di saccheggio o di furto ad un museo, ad una collezione individuale o familiare, o che si sappiano provenire da scavi archeologici recenti. Tutti i pezzi della collezione sono elencati nello specifico nell’ Art Loss Register per aiutare in questo campo.
  9. Assemblando la Collezione, il Collezionista ha comprato delle antichità solo presso sale d’asta pubbliche, commercianti e proprietari d’antichità internazionalmente riconosciuti. Tutti gli oggetti esposti al MACM sono stati messi a disposizione  per la vendita al pubblico.
  10. Per tutte le nuove acquisizioni che potrebbero integrare la Collezione, il Collezionista chiederà ai venditori ( sale d’asta, commercianti e loro rappresentanti) di fornire tutte le informazioni e la documentazione esistente concernente le origini e la provenienza delle opere d’arte antiche messe in vendita.
  11. Tutti i pezzi da acquisire devono essere muniti di un titolo di proprietà originale e non essere sottomessi ad alcun reclamo in sospeso riguardante la sua proprietà o altra disputa legale.
  12. Il Collezionista non acquisirà alcuna antichità archeologica (compreso le ceramiche provenienti da scavi) per le quali il medesimo o il conservatore del MACM abbia dei sospetti ragionevoli riguardo la mancata osservanza delle procedure legali per l’immissione di tali antichità sul mercato.
  13. Per ciò che concerne il materiale organico e geologico, il Collezionista e il MACM non acquisiranno né direttamente né indirettamente  alcun oggetto, che essi possano sospettare sia stato ottenuto, venduto o trasferito contravvenendo a leggi o trattati nazionali o internazionali – del Regno Unito o di qualche altro paese – riguardanti la protezione della vita selvaggia o la conservazione della storia naturale, salvo il consenso espresso di un’autorità esteriore appropriata.
  14. Il Collezionista non acquisirà alcuno oggetto senza essersi ragionevolmente assicurato che quest’oggetto non sia stato acquisito o esportato dal suo paese d’origine ( o da qualche paese intermediario dove esso sia stato posseduto legalmente), in violazione delle leggi di quel paese.
  15. Qualsiasi eccezione alla clausole sopracitate – da 2.11 a 2.14 – sarà fatta, dal Collezionista e dal MACM, solo nelle seguenti circostanze:
    • acquisire un pezzo d’importanza minore le cui informazioni sul proprietario precedente siano poco sicure ma che, secondo il giudizio dei migliori esperti del campo, non è stato né rubato né esportato illegalmente; oppure
    • agire con il permesso di autorità aventi la giurisdizione appropriata nel paese d’origine; oppure
    • essere in possesso di certificati di autenticità, a prova che il pezzo sia stato esportato dal suo paese d’origine prima del 1970; oppure
    • conservare un pezzo fino a che la disputa riguardante il suo possesso non sia risolta.

Spoliazione

  1. Il MACM è a conoscenza del documento “Spoliation of Works of Art during the Holocaust and World War II Period: Statement of Principles and Proposed Actions”, emesso dalla Conferenza Nazionale dei Direttori dei Musei del Regno Unito nel 1998, e ne applicherà i principi qualora fosse necessario.

Cessione

  1. La cessione di tutti i pezzi della Collezione non si realizzerà se non nel rispetto degli obiettivi del MACM. Per valutare questi obiettivi, devono essere osservati i seguenti criteri:
    • Il pezzo non corrisponde più agli obiettivi culturali o etici del MACM o il suo valore intellettuale o pedagogico è limitato.
    • Il pezzo è superfluo o inutile o non è di alcuna utilità per la ricerca.
    • Il pezzo è di qualità inferiore rispetto agli altri pezzi della Collezione o ad altri che potrebbero essere acquisiti e aggiunti alla Collezione.
    • L’importanza archeologica/storica del pezzo è insufficiente a giustificarne la conservazione al MACM.
    • La conservazione dell’opera d’arte risulta troppo difficile o addirittura impossibile.
  2. La decisione di cedere un pezzo della Collezione, per donazione, scambio o distruzione, spetta al Collezionista, il quale agisce in modo appropriato sul consiglio del MACM e, qualora necessario, facendo riferimento ad un terzo parere indipendente.

Prestito al e dal MACM

  1. Tutti i pezzi prestati al MACM da terzi devono essere accompagnati da titoli incontestabili e non dovrà esserci alcuna disputa in sospeso riguardante la proprietà o la situazione legale del pezzo in prestito.
  2. Il MACM e il Collezionista possono prestare dei pezzi della Collezione ad altre gallerie d’arte o musei per contribuire alla conoscenza, alla comprensione e alla ricerca dei suddetti pezzi e allo stesso tempo accrescere la reputazione del MACM e della Collezione. I prestiti saranno accordati solamente ad organismi riconosciuti e luoghi appropriati, unicamente per le esposizioni aperte al pubblico.
  3. I pezzi che non possono essere esposti o trasportati a causa del loro stato deleterio,  fragile o instabile, non saranno prestati.
  4. Non sarà consentito alcun prestito pregiudizievole alla reputazione del MACM, del Collezionista o della Collezione. Non sarà consentito alcun prestito ad un’altra collezione o esposizione temporanea, includente oggetti di dubbia provenienza, derivanti da eventuali furti, esportazioni illegali o da scavi non autorizzati.
  5. I pezzi saranno prestati solo nel caso in cui il rischio corso dall’oggetto è considerato ragionevole e se la persona che prende in prestito l’oggetto fornisca un’assicurazione certificante che i pezzi saranno renduti al MACM alla fine della durata del prestito.
  6. Il MACM dovrà approvare l’utilizzo di tutte le immagini dei pezzi che cede in prestito e avere un controllo ragionevole sui relativi diritti.

Revisioni

  1. Queste direttive saranno regolarmente riviste dal MACM e dal Collezionista.